Home » NEWS

NEWS

Guida a tutti i Bonus del 2023

 Bonus 200 euro: disponibile la domanda online

 

Domanda online disponibile da oggi per il bonus INPS 200 euro: pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale dell'Istituto Nazionale di Previdenza.

È da oggi on line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2400 euro previsto dal DL Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.

Come ricordato dalla circolare Inps n.65/2021 pubblicata il 19 aprile, le categorie lavorative a supporto delle quali è stato attivato il bonus sono:

  • lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti
  • lavoratori dello spettacolo.

N.B.: a differenza dei lavoratori dipendenti, pensionati, e percettori di naspi o RDC che lo riceveranno in automatico in bista paga titti gli altri lavoratori dovranno fare Domanda direttamente sul sito dell'INPS con il proprio SPID o rivolgendosi ad un ufficio di CAF/Patronato

Contatta i NS uffici per maggiori informazioni

 

Bonus auto

Per favorire la ripresa del mercato automotive e rinnovare il parco auto circolante viene prorogato il bonus auto. 420 i milioni nel 2021 stanziati per gli incentivi per gli acquisti di veicoli ibridi o elettrici, anche euro 6 di ultima generazione, con rottamazione di auto con almeno 10 anni di vita. 250 milioni per il termico euro 6 per acquisti fino a giugno 2021. 120 milioni per l’elettrico per acquisti fino a dicembre 2021 e 50 milioni per i veicoli commerciali. Bonus di ulteriori 2mila euro per veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti, e un bonus di 1.500 euro per gli euro 6 di ultima generazione. In entrambi i casi in presenza di rottamazione e con uno sconto aggiuntivo di 2mila euro richiesto al venditore.

Bonus idrico (anche detto bonus “rubinetti”)

La Manovra 2021 stanzia un bonus idrico di 1.000 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per la sostituzione di sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la sostituzione di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. A questo incentivo può accedere anche chi svolge un’attività professionale. In questo caso, il credito di imposta può arrivare a 5mila euro per ogni immobile utilizzato per un’attività commerciale o istituzionale.

Bonus mobili

Sale a 16mila euro il tetto per il bonus mobili, la detrazione al 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2021. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro (solo per il 2021).

Bonus tv e decoder

Nel 2021 vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l’estensione del bonus tv. Il Bonus tv, con valore fino a 50 euro, è un’agevolazione per l’acquisto di tv e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare. E’ disponibile a partire dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate 

Bonus kit digitalizzazione (anche detto bonus “smartphone”)

20 milioni di euro per il 2021. Il bonus kit digitalizzazione consente di avere uno smartphone in comodato d’uso e Internet gratis per un anno. È previsto per chi vive in famiglie con reddito Isee sotto i 20 mila euro, uno a famiglia massimo, e non è già titolare di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile. Nel kit è incluso l’abbonamento a due giornali e l’app IO per i pagamenti digitali verso la PA e il cashback di Stato.

Bonus occhiali o lenti a contatto

Nella Legge di Bilancio 2021 previsto anche un voucher da 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto. Il contributo è riconosciuto solo per chi ha l’Isee fino a 10mila euro. Lo sconto di 50 euro viene riconosciuto direttamente al momento del pagamento. Sarà quindi il commerciante che, per la vendita di occhiali da vista o lenti a contatto correttive, su richiesta dovrà far valere il bonus. Ma è necessario assicurarsi che abbia aderito all’iniziativa. Istituito anche un fondo per la tutela della vista da 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023.

Bonus locatori (detto anche bonus “affitti”)

Inserito anche un bonus locatori: 50 milioni di contributo a fondo perduto per chi affitta una casa e abbassa il canone di locazione, fino al 50% dello sconto praticato. Il massimo è di 1.200 euro l’anno. Il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Bonus spese legali

Il 2021 porta con sé anche la novità del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con una dotazione di 5 milioni di euro dal 2021. Lo Stato dovrà riconoscere alla persona definitivamente assolta nel processo penale il rimborso delle spese legali fino a un massimo di 10.500 euro, corrisposto in tre quote annuali di pari importo dall’anno successivo alla definitiva assoluzione.

Assegno unico figli

Assegno unico e universale per famiglie con figli, per tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, ma anche a disoccupati e incapienti, a partire da luglio. Stanziamento aggiuntivo da 3 miliardi per il 2021. L’importo varierà in base all’Isee e potrà arrivare fino a 250 euro al mese per figlio.

Bonus asili nido

Incrementate le risorse per 100 milioni dal 2022 a crescere fino a 300 milioni annui a regime dal 2026. Il bonus asilo nido è una misura a sostegno delle famiglie per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati e per forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. L’importo massimo annuo del bonus è di 3mila euro e viene erogato in base all’Isee, che deve essere valido per le prestazioni ai minorenni, in corso di validità. Il Recovery Plan dovrebbe rafforzare questi interventi di welfare che mirano a liberare le donne dai lavori di cura e ad aumentare la loro presenza sul mercato del lavoro.

Bonus indigenti

Ripartito il progetto “INPS per tutti”, iniziativa avviata nell’ottobre 2019 per favorire l’accessibilità alle prestazioni assistenziali da parte di chi, pur avendone diritto, ha difficoltà a fruirne a causa del contesto di emarginazione sociale in cui vive. Il bonus indigenti viene rifinanziato con 40 milioni di euro per il 2021 per la distribuzione di derrate alimentari, dopo i 300 milioni stanziati nel 2020.

Bonus figli disabili

La Legge di Bilancio 2021 introduce un nuovo strumento di sostegno per le mamme con figli disabili: un bonus di importo fino a 500 euro al mese, erogato per 3 anni. Stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L’aiuto è destinato a madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%.

Bonus per medici e infermieri

In Manovra novità anche per il bonus a medici e infermieri: 850 milioni circa all’anno a regime destinati al personale sanitario, di cui circa 500 milioni per i medici, fino a 335 milioni l’anno per indennità per gli infermieri da riconoscere dal 1° gennaio 2021 e 100 milioni per il restante personale sanitario.

Bonus quotazione PMI

Prorogato a tutto il 2021 il credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese.

fonte: https://quifinanza.it/

CANONE RAI: CHIARIMENTI SUI RIMBORSI

 


Per dirimere i quesiti sui rimborsi del canone RAI il sito dell’Agenzia delle Entrate, nello spazio dedicato ai chiarimenti, si arricchisce di ulteriori informazioni e soluzioni. Nello specifico, i chiarimenti riguardano le motivazioni, le modalità e la tempistica dei rimborsi. Viene innanzitutto chiarito che la richiesta di rimborso del canone Tv addebitato in bolletta deve essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica o dai suoi eredi, anche tramite intermediari abilitati. In alternativa, l’istanza, accompagnata dalla copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviata tramite raccomandata a: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. I motivi per i quali è possibile richiedere il rimborso sono: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha presentato la dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini con almeno 75 anni e reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro (codice 1); il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha presentato la dichiarazione sostitutiva di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (codice 2); il richiedente ha pagato tramite addebito in bolletta e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con altre modalità, ad esempio sulla pensione (codice 3); nell’ambito della stessa famiglia anagrafica il canone risulta pagato due volte con addebito per due diverse utenze elettriche (codice 4); è stata presentata la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi (codice 5). È anche possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti (codice 6), riassumendola sinteticamente nell’apposito spazio. Il modello predisposto per l’istanza di rimborso del canone Tv addebitato nella bolletta elettrica va adoperato solo in tale eventualità, quindi per il canone pagato a partire dal 2016; non è utilizzabile per chiedere rimborsi di somme pagate per anni precedenti. 

Il Cud ai pensionati via Internet: e chi non si può collegare?


Per i pensionati italiani è arrivato il momento di scaricare il Cud - che è la certificazione unica dei redditi relativa al trattamento pensionistico percepito nell'anno - e il modello O-bis/M che entro il 28 febbraio l’Inps renderà disponibile tramite il suo sito Internet; per coloro che possiedono una casella di posta certificata sarà possibile ricevere anche via mail la documentazione. E tra i pensionati serpeggia lapreoccupazione, non essendo certo ovvio che tutti posseggano le competenze per accedere al servizio o, prima ancora, le dotazioni di sorta. 

Ma come mai l’ente per la previdenza sociale ha fatto questa scelta, non proprio in linea con la sua utenza? L’Inps non fa altro che assolvere a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2012 che prevede, da quest’anno, che la certificazione sia resa disponibile per via telematica. Tuttavia, come prevede una circolare del 2013, non mancano le soluzioni alternative per ottenere il Cud in forma cartacea. Per gli anziani che sanno navigare, o semplicemente possono delegare a figli e nipoti, basterà accedere al sito Internet dell’Inps ma dovranno avere a disposizione, oltre al pc connesso alla rete, anche un codice di identificazione personale, da chiedere eventualmente all’istituto stesso, nel caso di mancanza. 

Per chi non ha già un casella di posta elettronica certificata attiva, o non ha comunicato l’indirizzo all’Inps, si può fare richiesta scrivendo a richiestaCUD@postacert.inps.gov.it al fine di ricevere il documento per via telematica. La casella elettronica per la posta certificata è gratuita, e si può chiedere anche allo specifico sito del governo. Ma per tutti gli altri, che non possono connettersi o delegare, sono previste più di un’alternativa, prima di chiamare i figli in preda al panico

L’alternativa è rivolgersi agli sportelli con personale delle agenzie presenti sul territorio. Non mancano quelli automatici, situati nelle stesse sedi, ma anche in questo caso si ha bisogno del pin. Anche i centri di assistenza fiscale mettono a disposizione la certificazione. All’appello rispondono anche i 5.741 uffici postali aderenti al progetto "Reti amiche" che stamperanno il modello, ma i pensionati lo pagheranno 3,27 euro (2,70 euro più Iva). 

Può contattare il servizio di sportello mobile, invece, chi ha compiuto 86 anni, ed è titolare di un'indennità di accompagnamento, speciale, o di comunicazione. Non c’è rigidità per chi vuoledelegare ad altri: nel caso della casella postale, infatti, si può usare anche quella di un’altra persona purché dotata, la stessa, di delega e di documento di identità personale. Nel caso dirichiesta non telematica, è necessaria la fotocopia del documento della persona che necessita della certificazione. Ultimo canale, il più comodo ma forse solo nei casi estremi, farsi spedire per posta la certificazione chiamando il call center

Chi gode del Pin e della casella postale certificata, avrà il Cud entro fine mese. Gli altri, in un modo o nell’altro dovranno attendere. In Italia l’età pensionabile si allunga, e in Occidente, si allunga la vita media in sé: e non è mai troppo tardi per imparare a “navigare”.

FONTE: YAHOO FINANZA 

http://it.finance.yahoo.com/notizie/cud-ai-pensionati-via-internet-problema-anziani-161915049.html

I CONTRATTI DI LOCAZIONE

I contratti di locazione di immobili devono essere obbligatoriamente registrati. La registrazione puo' essere effettuata dal LOCATORE (proprietario) o dal CONDUTTORE (inquilino). L'unico caso in cui non sussiste l'obbligo di registrazione e' relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno. 
La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore)

Il contratto di locazione puo' essere registrato:
PRESSO UFFICIO con modalita' cartacea IN VIA TELEMATICA
e' necessario recarsi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, con:
  • 2 copie del contratto cartaceo;
  • il modello F24 ELIDE pagato per l'imposta di registro;
  • le marche da bollo pari a € 16,00 per ogni 4 facciate scritte, e comunque ogni 100 righe;
  • il modello RLI.
  • obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili;
  • facoltativa per tutti gli altri contribuenti;
  • Il pagamento delle imposte di registro e di bollo vengono addebitate sul conto corrente bancario o postale di uno dei contraenti.


Attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ape) 

Nei contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione va inserita una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sull'attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ape), comprensiva dell'attestato stesso. 
Inoltre, una copia dell'attestato deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari (Dl 145/2013, articolo 1, comma 7).

Tipologie di contratto
  • contratto di locazione libero: 4+4 (articolo 3 L. n. 431/98)
  • contratto di locazione a canone concordato: 3+2 (articolo 4 L. n. 431/98)
  • contratto di locazione "con natura transitoria": 1-18 mesi (articolo 5 L. n. 431/98)
  • contratto di locazione "con natura transitoria": 6 mesi-3anni (articolo 5 L. n. 431/98)
LE IMPOSTE da VERSARE
IMPOSTA di REGISTRO IMPOSTA di BOLLO
2% sul canone annuo + Euro 16 Bollo


Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione del contratto (imposta di registro e di bollo). 

Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni "ad elevata tensione abitativa", e' prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell'imposta va assunto per il 70%. 

Il versamento per la prima annualita' non puo' essere inferiore a 67 euro. A partire dalla seconda annualita' l'imposta puo' anche essere di importo inferiore a 67 euro. 

Per i contratti che durano piu' anni si puo' scegliere di:

  • pagare, al momento della registrazione, l'imposta dovuta per l'intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo);
  • versare l'imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualita', tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualita'.

Chi sceglie di pagare per l'intera durata del contratto ha diritto a uno sconto, che consiste in una detrazione dall'imposta dovuta pari alla meta' del tasso di interesse legale (attualmente 2,5%) moltiplicato per il numero delle annualita'. 

Per le risoluzioni e le cessioni, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. 

LA CEDOLARE SECCA

Per le locazioni fra privati di immobili abitativi, locati a uso abitativo, c'e' la possibilita' di optare per un regime facoltativo: la cedolare secca, che prevede il versamento di un'imposta del 21% (per i contratti a canone libero) o del 10%* (contratti a canone concordato) sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali nonche' delle imposte di registro e di bollo, ordinariamente dovute sul contratto di locazione. Inoltre, non andranno pagate l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facolta' di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se e' previsto nel contratto, inclusa la variazione Istat. 

*Dal 2014 l'aliquota ridotta e' pari al 10% (Dl 102/2013),prevista per i contratti di locazione relativi ad abitazioni ubicate: nei comuni con carenze di disponibilita' abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonche' gli altri comuni capoluogo di provincia ; nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe). 

Il contratto di locazione con opzione "cedolare secca" puo' essere registrato: 

PRESSO UFFICIO con modalita' cartacea IN VIA TELEMATICA
e' necessario recarsi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, con:
  • il modello RLI.
non sono dovute le imposte di registro e di bollo
  • obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili;
  • facoltativa per tutti gli altri contribuenti
  • con modello RLI.
non sono dovute le imposte di registro e di bollo



E' possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia (per gli affitti pluriennali) negli anni successivi. Quando l'opzione non viene esercitata all'inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono piu' rimborsabili. 

Soggetti che possono scegliere la cedolare 
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprieta' o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attivita' di impresa o di arti e professioni. 
Immobili che possono essere assoggettati alla cedolare
L'opzione puo' essere esercitata per unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione. 
Durata dell'opzione
L'opzione comporta l'applicazione delle regole della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l'opzione sia esercitata nelle annualita' successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. Il locatore ha comunque la facolta' di revocare l'opzione in ciascuna annualita' contrattuale successiva a quella in cui e' stata esercitata. Cosi' come e' sempre possibile esercitare nuovamente l'opzione, nelle annualita' successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca. La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualita' precedente e comporta il versamento dell'imposta di registro, eventualmente dovuta. 
Versamento delle imposte
L'imposta sostitutiva si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti (canone libero) o del 10% (canone concordato). Il versamento deve essere effettuato con delega di pagamento F24, con i seguenti codici tributo: 

1840: I acconto
1841: II acconto
1842: saldo 

Risoluzione
In caso di risoluzione del contratto non occorre versare l'imposta di registro in misura fissa (67 euro). 
Cessione
Per la cessione del contratto di locazione occorre versare l'imposta di registro in misura fissa (67 euro). 

Il reddito assoggettato a cedolare: 

  • e' escluso dal reddito complessivo;
  • sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni;
  • il reddito assoggettato a cedolare deve essere comunque conteggiato per verificare il riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (ad esempio determinazione dell'ISEE; determinazione del reddito per essere considerato fiscalmente a carico).

 

Fonte: www.cafitalia.org

IMU 2012 - COSA SUCCEDE SE PAGHI IN RITARDO

Cosa succede in caso di errori o ritardi nei pagamenti?


In caso di errato pagamento a rigor di legge non ci dovrebbe essere nessuna sanzione, purché il saldo di dicembre copra per intero la quota mancante. 
Nel caso il pagamento mancato venga poi coperto tramite "ravvedimento operoso" si possono verificare 3 casi:
- il “ravvedimento sprint”: che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo. 
- il ”ravvedimento breve” (mensile) che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; Dopo il 14° giorno ed entro il 30° la misura del 30 per cento, la sanzione si riduce di 1/10 e quindi al 3. 
- il “ravvedimento lungo” (annuale) che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il trentesimo giorno, la sanzione si riduce di 1/8 e quindi al 3,75%.

Dal 2012 e' gia' applicabile l'IMU, l'imposta municipale (propria) introdotta in termini generali dal Governo Berlusconi con il decreto sul federalismo fiscale municipale (d.lgs. 23/2011) e poi ripresa e ridefinita dal decreto salva-Italia (dl 201/2011) e dal decreto di semplificazione fiscale (dl 16/2012) del Governo Monti.

In prima fase era previsto che l'IMU sostituisse le imposte ICI e IRPEF gravanti sugli immobili dal 2014, ma il decreto Monti ha anticipato i tempi di due anni, facendo partire la nuova imposta, in regime sperimentale come sostitutiva dell'ICI, fin dal 2012 con applicazione a regime dal 2015.

La fase "sperimentale" scatta in tutti i Comuni del territorio nazionale. 

Le caratteristiche generali dell'imposta sono, rispetto alla vecchia ICI, leggermente diverse:
-sono aumentati, e maggiormente diversificati, i coefficienti da utilizzare per calcolare la base imponibile sulla quale applicare le aliquote dell'imposta. 
-le aliquote vengono fissate dalla legge come aliquote base di riferimento, modificabili dai Comuni in aumento o diminuzione entro determinati limiti. 
-torna ad essere colpita la "prima casa" intesa coma casa di abitazione principale, che dal 2008 era esente dalla vecchia ICI. 
-le detrazioni sono fissate dalla legge con possibilita' per i Comuni di aumentarne gli importi fino (volendo) a coprire l'imposta dovuta (per esempio quella sulla casa di abitazione).
-si sono decisamente ristrette, rispetto all'ICI, le agevolazioni e le esenzioni.

Come l'ICI anche l'IMU va in parte allo Stato ed il parte ai Comuni (per il 50%) escluso quella sulle "prime case" che va interamente ai Comuni. Una caratteristica propria dell'IMU e' pero' che questa suddivisione deve farla il contribuente quando paga. Quindi, "prime case" a parte, ad ogni scadenza i pagamenti dovranno essere due.

Per il 2012 sono previste delle regole particolari, transitorie, relativamente ai pagamenti. La rata di acconto, 16/6 (per le "prime case" se ne possono usare due, 16/6 e 16/9) dovra' essere calcolata utilizzando le aliquote base e le detrazioni fissate dalla legge. Le aliquote e le detrazioni approvate dai Comuni, che hanno tempo fino a Settembre per adottarle, verranno usate unicamente per il pagamento dell'ultima rata di conguaglio, entro il 16/12/2012. Il calcolo di questa ultima rata, come vedremo, si annuncia molto complicato. 

OGGETTO DELL'IMPOSTA 
La nuova IMU, al pari della vecchia ICI, colpisce il possesso di: 
fabbricati, intesi come unita' immobiliare iscritti, o che devono esserlo, al catasto, comprese le pertinenze. 
aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base ai piani urbanistici ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione. Non vi rientrano le aree utilizzate per attivita' agro-silvo-pastorali (agricoltura, silvicoltura, allevamento animali) da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola;
terreni agricoli, intesi come terreni adibiti all'esercizio delle attivita' di imprenditore agricolo (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse, vedi art. 2135 cc).

A differenza della vecchia ICI, l'IMU colpisce anche il posesso di fabbricati adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, con applicazione di alcune detrazioni (vedi piu' avanti).

Il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' utilizzato. 

ESENZIONI 
Per legge sono esenti dall'IMU i beni dello Stato e degli enti locali (Regioni, Province e Comuni), degli enti del servizio sanitario nazionale, della Chiesa, gli edifici pubblici in generale (stazioni, porti, cimiteri, etc.), gli edifici con destinazione ad usi culturali, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali i terreni agricoli delle aree montane o di collina, nonche' gli edifici utilizzati da societa' partecipate per lo svolgimenti di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. 
Sono altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani. Solo le province autonome di Trento e Bolzano possono applicare l'IMU a questi fabbricati nel limite delle aliquote previste dalla legge (0,2% riducibile allo 0,1%), con eventuali detrazioni.

Sono esenti anche i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6/4/2009 purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili (totalmente o parzialmente). L'esenzione dura fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilita'.

Con un prossimo decreto potrebbe anche essere prevista l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti nel territorio (aree montane e di collina) di alcuni Comuni.

Ricordiamo che non e' piu' esente la "prima casa", intesa come casa di abitazione principale dove si dimora abitualmente e si risulta residenti. 

DICHIARAZIONE IMU
I soggetti tenuti a pagare l'IMU devono presentare una dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui e' iniziato il possesso dell'immobile o da quando sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta.
Non sono soggetti all'obbligo coloro che hanno gia' presentato una dichiarazione ai fini ICI senza che sia nel frattempo avvenuta alcuna variazione rilevante ai fini dell'imposta.

Per gli immobili per i quali l'obbligo di presentazione e' sorto a partire dal 1/1/2012 la dichiarazione va presentata entro il 30/9/2012.
Nel frattempo, un decreto dovra' stabilire con precisione i casi sottoposti all'obbligo di presentazione della dichiarazione e il modello da utilizzare.

Ricordiamo che rimane l'obbligo, come per l'ICI, di indicare in dichiarazione dei redditi (quadro dei fabbricati) l'importo dell'IMU dovuta per l'anno precedente.

QUANTO SI PAGA - 1) CALCOLO DELL'IMPONIBILE 
Al pari della vecchia ICI l'IMU si calcola applicando le aliquote deliberate dal Comune sulla base imponibile che e' costituita dal valore del fabbricato (o del terreno) moltiplicata per alcuni coefficienti di legge. Questi ultimi sono decisamente aumentati, e maggiormente diversificati, rispetto a quelli previsti per la vecchia ICI.

Per i fabbricati la base imponibile di ottiene moltiplicando la rendita catastale (risultante al 1 Gennaio dell'anno in corso) per il coefficiente di rivalutazione (fissato al 5%) e poi moltiplicando nuovamente il risultato ottenuto per un altro coefficiente, diverso a seconda della categoria dell'immobile:
per i fabbricati di categoria A (abitazioni) esclusa la categoria A/10 (vedi sotto), quelli di categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro), e C/7 (tettoie chiuse od aperte) il coefficiente e' 160; 
per i fabbricati di categoria B (collegi, case di cura senza fini di lucro, scuole, etc.) e per quelli di categoria C/3 (laboratori), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi senza fini di lucro) e C/5 (stabilimenti balneari senza fini di lucro), il coefficiente e' 140;
per i fabbricati di categoria A/10 (uffici e studi privati), e D/5 (banche, assicurazioni) il coefficiente e' 80;
per i fabbricati di categoria D (alberghi, teatri, case di cura, etc.) esclusa la categoria D/5, il coefficiente e' 60 per il 2012, elevato a 65 dal 2013;
per i fabbricati di categoria C1 (negozi e botteghe) il coefficiente e' 55.

Per le aree fabbricabili la base imponibile e' data dal valore commerciale al 1 gennaio dell'anno in corso. Tale valore deve tener conto di:
- ubicazione dell'area,
- indice di edificabilita' territoriale,
- destinazione d'uso consentita,
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
- prezzi medi rilevati dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

La base imponibile e' il valore dell'area anche in caso di edificazione, di demolizione, o di realizzazione di interventi di recupero. In questi casi l'area e' considerata edificabile anche in deroga a quanto stabilito dalla legge. Non si computa il valore del fabbricato in corso d'opera finche' non sono terminati i lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino a che il fabbricato non viene utilizzato. 

Per i terreni agricoli la base imponibile si ricava moltiplicando il reddito dominicale (risultante al catasto al 1 Gennaio dell'anno in corso) per il coefficiente di rivalutazione del 25%. Il risultato va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente di categoria, 135. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il coefficiente e' invece 110.

Per i fabbricati di categoria D non iscritti al catasto posseduti da imprese e contabilizzati distintamente, la base imponibile e' calcolata sulla base del costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento, attualizzato mediante l'applicazione dei coefficienti di adeguamento stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze.

La base imponibile si riduce del 50% per:
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. La condizione di inagibilita' o inabitabilita' deve essere accertata dal Comune con perizia a carico del proprietario. Questi, insieme alla richiesta, deve presentare documentazione a sostegno oppure, in alternativa, puo' consegnare una propria dichiarazione (della quale e' responsabile a tutti gli effetti di legge). Ai fini dell'applicazione della riduzione ogni Comune puo' prevedere, sul proprio regolamento, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. 

QUANTO SI PAGA - 2) APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IMU

All'imponibile ottenuto con i metodi suddetti si applica l'aliquota decisa dal Comune ove e' ubicato il fabbricato o l'area.
Per l'anno 2012 le aliquote deliberate dai Comuni si applicano solo per l'ultima rata di Dicembre, mentre per gli acconti di Giugno e Settembre (quest'ultimo opzionabile da chi paga l'IMU sulla casa di abitazione) devono essere utilizzate le aliquote fissate dalla legge, anche se il Comune avesse nel frattempo fissato aliquote proprie.

In generale,  i Comuni possono decidere di applicare, con limitazioni fissate dalla legge stessa, aumenti o diminuzioni rispetto all'aliquota base.

  Aliquota di legge  
Abitazione principale (aliquota ridotta) 0,40% aliquota ridotta aumento o decremento del Comune fino allo 0,20%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (aliquota ridotta) 0,20% aliquota ridotta aumento o decremento del Comune fino allo 0,10%
Altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (aliquota di base) 0,76% aliquota di base aumento o decremento del Comune fino allo 0,30%
- Immobili non produttivi di reddito fondiario, oppure
- Immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', oppure
- Immobili locati
0,76% aliquota di base a discrezione del Comune l'aliquota si puo' ridurre fino allo 0,40%

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati, per massimo tre anni dalla fine dei lavori 0,76% aliquota di base a discrezione del Comune l'aliquota si puo' ridurre fino allo 0,38%


I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente i 6.000 euro, con queste riduzioni:
- riduzione del 70% dell'imposta che grava sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a 15.500 euro;
- riduzione del 50% dell'imposta che grava sulla parte di valore eccedente i 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
- riduzione del 25% dell'imposta che grava sulla parte di valore eccedente i 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Nota importante

Come gia' detto, per evitare confusione e per dar tempo ai Comuni di adottare le proprie delibere, gli acconti dell'IMU per il 2012 (quello di Giugno e quello di Settembre, vedi piu' avanti) si calcolano utilizzando le aliquote di legge suddette. 
I Comuni hanno tempo fino al 30 settembre 2012 per adottare i propri regolamenti e fissare quindi le aliquote in base alle quali andra' poi calcolata la rata di conguaglio da versare entro Dicembre (ricalcolando il dovuto per poi decurtare gli acconti versati).
La questione e' complicata pero' dal fatto che il Governo si e' preso tempo fino al 10 dicembre 2012 per ritoccare le aliquote base e gli scostamenti massimi adottabili dai Comuni (nonche' le detrazioni), sulla base di valutazioni economiche (gettito degli acconti rispetto all'entrata totale stimata). E' da augurarsi che tale decisione venga presa molto prima di tale scadenza, per dar tempo ai Comuni -e conseguentemente ai contribuenti- di adeguarsi alle (eventuali) nuove condizioni.

QUANTO SI PAGA - 3) APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI 

"Prima casa"
La legge fissa una detrazione di 200 euro per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se per esempio si risiede nella casa di abitazione principale per la quale si sta calcolando l'imposta da sei mesi questa detrazione e' dimezzata a 100 euro). 
Se i soggetti passivi sono piu' di uno (per esempio due comproprietari che abitano la casa come abitazione principale) la detrazione spetta a ciascuno di essi per la quota posseduta.

Ai fini dell'IMU, per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto come unica unita' immobiliare nel quale il possessore e i componenti del proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Vengono quindi accoppiati due requisiti: la dimora abituale e la residenza in una casa iscritta al catasto come unica unita' immobiliare. Se i componenti del nucleo familiare dimorano o risiedono in immobili diversi all'interno dello stesso territorio comunale, l'agevolazione si applica ad un solo immobile.

Da osservare, quindi, che non sono inclusi nella detrazione i casi di "abitazione principale" composta da due unita' immobiliari catastalmente distinte (per esempio due appartamenti contigui uniti abbattendo un muro). In questi casi si puo' continuare a fruire della detrazione solo con la "fusione" catastale dei due appartamenti.

La detrazione e' applicabile inoltre alle pertinenze dell'abitazione principale, massimo una per ogni categoria catastale ammessa dalla legge, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. Le categorie ammesse sono: C/2 (cantine o magazzini), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie).

Figli conviventi
Per gli anni 2012 e 2013 si applica una detrazione aggiuntiva di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a 26 anni che risiede abitualmente nella stessa casa di abitazione principale del soggetto passivo. L'importo complessivo di questa detrazione non puo' superare i 400 euro.

Attenzione perche' i Comuni possono aumentare le suddette detrazioni fino a coprire tutta l'imposta dovuta, quindi in pratica fino a determinare l'esenzione dall'imposta per le abitazioni principali. In tal caso pero' non possono stabilire aliquote superiori a quelle di base per unita' immobiliari tenute a disposizione (quindi non abitate). 

Note
- se le detrazioni suddette sono superiori all'imposta dovuta, l'eccedenza e' persa. Le detrazioni, in altre parole, si applicano fino a copertura dell'imposta;
- le detrazioni si applicano anche alle unita' immobiliari assegnate come abitazione principale ai soci delle cooperative edilizie, nonche' agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Per questi immobili non si paga la quota allo Stato (vedi art.13 dl 201/2011 che si riferisce ai casi di cui all'arti. 8 c.4 d.lgs. 504/1992);
- la detrazione e l'aliquota ridotta per abitazione principale si applica anche ai casi dove il soggetto passivo non risulta assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a patto che non risulti nel contempo proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento, di immobili destinati ad abitazione posti nello stesso Comune ove e' ubicata la casa coniugale. Ovviamente sia l'imposta che la detrazione si calcolano per la quota posseduta (si veda art. 6 c.3-bis d.lgs.504/92 confermato dall'art.13 dl 201/2011).

Casi "assimilabili" all'abitazione principale 
Ricordiamo che per la vecchia ICI la legge concedeva ai Comuni la possibilita' di prevedere, nel propri regolamenti, molti casi di assimilazione all'abitazione principale. 

Con l'IMU questa possibilita' si e' ristretta di molto. Questi sono i casi per i quali i Comuni possono prevedere l'assimilazione (e quindi l'applicazione della detrazione): 
- unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o in istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;
- unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia da cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE).

Non e' piu' assimilabile all'"abitazione principale" invece la casa concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Piu' precisamente, i Comuni non avranno piu' la possibilita' di prevedere questa assimilazione. Per questi immobili, quindi, si applica l'aliquota di base (0,76%) aumentata o decrementata dal Comune.

Per le case coniugali diventa invece soggetto passivo il coniuge che a seguito di separazione annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario dell'immobile. Per legge, infatti, ai fini IMU, questi risulta titolare di un diritto di abitazione. Quindi il coniuge assegnatario dell'immobile deve pagare l'IMU anche se NON fosse proprietario (o comproprietario) dello stesso.

Piccola nota per gli immobili storici
Con le nuove norme gli immobili storici perdono le agevolazioni di cui godevano ai fini ICI. L'unico beneficio concernente il calcolo dell'IMU e' la riduzione del 50% dell'imponibile, da applicare prima del calcolo dell'imposta.
Quindi, su questi immobili -che siano "prima casa" o "seconda casa"- deve essere pagata l'IMU con il metodo ordinario.

CHI DEVE PAGARE, SUDDIVISIONI

Sono tenuti al pagamento
- il proprietario del fabbricato, dell'area edificabile o del terreno agricolo ovvero
- il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli immobili predetti;
- il titolare del diritto d'enfiteusi (godere un fondo altrui con l'obbligo di apportarvi migliorie e di corrispondere un canone in denaro o in natura) o di superficie;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali.

nei seguenti casi particolari, deve pagare:
- il locatario, se sull'immobile vi e' una locazione finanziaria (leasing);
- il locatore (di solito il proprietario), se l'immobile e' dato in affitto;
- il comodante (di solito il proprietario), se l'immobile e' dato in comodato d'uso;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per legge, questi e' infatti titolare, ai fini IMU, del diritto di abitazione;
- il coniuge superstite, con diritto di abitazione;
- il socio di cooperativa edilizia;
- l'assegnatario di alloggio di edilizia popolare; 
- il soggetto che ha acquistato l'immobile nell'anno in corso. 

L'imposta e' dovuta per anno solare, proporzionalmente ai mesi di possesso (il possesso per 15 giorni vale per un mese).
Nel caso i soggetti obbligati siano piu' di uno, l'imposta dovuta e' proporzionale alla propria quota di possesso.

Questi i casi che si possono distinguere: 
- Unico soggetto passivo:
se si e' proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) dal 1 gennaio, si moltiplica la base imponibile per l'aliquota deliberata dal Comune decurtando le eventuali detrazioni e si ottiene l'imposta per tutto l'anno in corso. 
Se si e' diventati proprietari dopo il 1 gennaio, occorre dividere l'imposta annua (decurtata delle eventuali detrazioni) per 12 e moltiplicare il risultato per i mesi di possesso. Per fare 1 mese occorrono almeno 15 giorni di possesso.
- Piu' soggetti passivi:
L'imposta annua, calcolata moltiplicando la base imponibile per l'aliquota stabilita dal Comune e decurtando le eventuali detrazioni, va suddivisa secondo le quote di possesso.
Se si e' diventati proprietari dopo il 1 gennaio, l'imposta di spettanza su base annua (decurtata dalla eventuali detrazioni) si divide per 12 e si moltiplica per i mesi di possesso.

COME (E QUANDO) SI PAGA

A differenza dell'ICI e' unicamente la legge -e non anche il regolamento comunale- a fissare le modalita' di pagamento dell'imposta. 

La prima cosa da sapere e' che l'IMU va per meta' ai Comuni e per meta' allo Stato, con esclusione di quella che grava sulle "prime case" , che va tutta ai Comuni. La suddivisione e' a carico del contribuente, che quindi deve effettuare, per ogni rata, due pagamenti diversi (con codici tributo diversi, vedi sotto). Per gli immobili di abitazione principale il problema non si pone e il pagamento, per ogni rata, e' unico.

Il pagamento avviene col modello F24 utilizzando i codici forniti dall'Agenzia delle Entrate (vedi sotto). Solo a partire dal 1/12/2012, quindi per i pagamenti fatti a partire dal saldo del 2012, e' prevista la possibilita' di utilizzare il bollettino postale al posto del modello F24. 

Le rate sono due, del 50% ciascuna, scadenti il 16/6 e 16/12 di ogni anno. 

Attenzione. Se si paga per una casa di abitazione i versamenti sono unici, fatti utilizzando un unico codice tributo (vedi sotto). 
Se si paga per un immobile diverso dalla casa di abitazione o per un terreno, la questione si complica. Per ogni scadenza vanno fatti due pagamenti, la meta' al Comune e l'altra meta' allo Stato, utilizzando due codici di tributi diversi (vedi sotto). Ma mentre per calcolare la quota per il Comune si utilizzano le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune, per la quota dello Stato si usano le aliquote di base fissate dalla legge, senza applicazione di detrazioni. Allo Stato, in altre parole, va la meta' dell'importo ottenuto applicando alla base imponibile l'aliquota di base.
Per il 2012 questa complicazione non c'e', perche' le aliquote e le detrazioni del Comune si utilizzeranno solo per il saldo da versare a Dicembre. Tutti gli acconti, infatti, si calcolano con le aliquote base esposte in questa scheda. Anche le aliquote base da utilizzare a Dicembre potrebbero essere diverse.

Per quanto riguarda gli immobili ad uso abitativo i codici tributo da utilizzare (e da inserire nella sezione IMU del modello F24) sono: 
- 3912 : imposta dovuta per l'abitazione principale (con versamento dell'intero importo al Comune);
- 3918 e 3919 per gli altri immobili (seconde case). Il primo codice va usato per la parte di rata dovuta al Comune, il secondo per la parte di rata dovuta allo Stato.

Per conoscere gli altri codici si puo' consultare la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.35/E. 

Regole transitorie speciali per il 2012 
Per il 2012 il pagamento della prima rata (16/6/2012) e' effettuato nella misura del 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote base e le detrazioni base. La seconda rata (16/12/2012) e' versata a conguaglio applicando, per l'intero anno, l'aliquota deliberata dal Comune.

Per la casa di abitazione principale e relative pertinenze le rate possono essere, a scelta del contribuente, due (16/6/2012 e 16/12/2012) o tre (16/6/2012, 16/9/2012 e 16/12/2012). Nel primo caso si applicano le regole dette sopra (prima rata della meta' applicando l'aliquota base e le detrazioni base e seconda rata a conguaglio applicando l'aliquota deliberata dal Comune). Nel secondo caso si paga un terzo per ciascuna delle prime due rate, applicando l'aliquota base e la detrazione base, e il saldo a conguaglio con l'ultima rata, applicando l'aliquota deliberata dal Comune. 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale la rata di acconto e' versata entro il 16/6/2012 nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base prevista dalla legge. La seconda rata (del 16/12/2012) si versa a conguaglio ricalcolando l'imposta dovuta con applicazione dell'aliquota adottata dal Comune. 

Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni (per i quali va fatta dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012), si paga il totale dell'imposta dovuta con un unica rata entro il 16/12/2012.

Ricordiamo che per tutti gli immobili diversi dalla casa di abitazione e per i terreni (quindi: seconde case, negozi, capannoni, fabbricati strumentali, terreni, etc.), ad ogni scadenza (acconto e saldo) i pagamenti da fare sono due, la meta' al Comune e l'altra meta' allo Stato, utilizzando due codici tributo diversi. Per la rata di acconto si utilizzano le aliquote base per ambedue i versamenti, mentre per la rata di conguaglio (16/12) sulla parte di competenza del Comune si dovranno applicare le aliquote e le detrazioni del Comune mentre sulla parte dovuta allo Stato si dovranno applicare le aliquote base vigenti in quel momento, senza detrazioni.

ACCERTAMENTI, SANZIONI, RIMBORSI
Le attivita' di riscossione coattiva dell'IMU, cosi' come le sanzioni applicabili, sono analoghe a quelle della vecchia ICI. In caso di violazione, quindi, le sanzioni saranno applicate tramite notifica di un avviso di accertamento con eventuale successiva iscrizione a ruolo del debito ed emissione di cartella esattoriale. 

Ricordiamo che dal 2013, salve ulteriori proroghe, i Comuni dovranno procedere alla riscossione diretta dei propri tributi, attraverso l'ingiunzione fiscale che andra' a "sostituire", in qualche modo, la cartella esattoriale. 

Per quanto riguarda i tempi e le modalita' dell'attivita' di accertamento, si veda questa scheda con le regole valide per tutti i tributi locali: clicca qui
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di violazione (omessa od infedele dichiarazione, omesso o ritardato pagamento, etc.)si veda questa scheda: clicca qui

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI 
- D.lgs. 23/2011 art. 9 e 14 commi 1 e 6
- Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, art.13
ambedue modificati da 
- Dl 16/2012 convertito nella legge 44/2012, art.4 

- Risoluzione Agenzia dell'entrate 35/E del 12/4/2012 
- Provvedimenti Agenzia delle entrate Prot. n. 2012/53909 e Prot. n. 2012/53906

Per pagare l'IMU:
 - Modello F24 con istruzioni utilizzabile per il pagamento dell'IMU: clicca qui 

CAF-PATRONATO-Torino

Servizi Patronato

CAF-PATRONATO-Torino

CAF-PATRONATO-Torino

Servizi Caf

CAF-PATRONATO-Torino